Il “Decreto 3 settembre” recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021) entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 abrogando il decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998.

Il decreto introduce una sorta di Mini Codice di Prevenzione Incendi, stabilendo criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio ed indicando le misure di prevenzione, protezione e gestionali da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio incendio, come definiti al punto 1, comma 2 dell’allegato 1:

“[..] Luoghi di lavoro ubicati in attività non soggette (attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • Con affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (si considerano tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro);
  • Con superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • Con piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
  • Ove non sono presenti o trattati materiali combustibili in quantità significative (per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2)
  • Ove non si detengono o si trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • Ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio”.

La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità, è prevista solo per le nuove attività alla data di entrata in vigore del “Decreto 3 settembre” o, per quelle esistenti, nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015.

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nella definizione sopra riportata, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015.