Il “Decreto 1° settembre 2021” recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. n. 230 del 25 settembre 2021) entrerà in vigore il 25 settembre 2022.

All’art. 4, comma 1, il decreto stabilisce che:

“Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguite da tecnici manutentori qualificati”.

Le mansioni, i requisiti tecnico-professionali e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori sono dettagliati nell’Allegato II:

[..]

  1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio [..]

nel rispetto delle disposizioni  legislative  e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in  accordo  alle norme tecniche applicabili  emanate  dagli  organismi  di  normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. L’applicazione della  normazione  tecnica  volontaria,  come  le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, rimane volontaria e non obbligatoria, a  meno  che  non  sia  resa cogente da altre disposizioni.

  • Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Deve, inoltre, nel corso della sua attività, mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

  • A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
  • Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti, in accordo a quanto indicato al punto 4.

[..]

La valutazione e, in caso di esito positivo, il rilascio della qualifica di tecnico manutentore qualificato sono in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La qualifica ha valenza nazionale.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da più di 3 anni, possono richiedere l’accesso diretto alla fase valutativa senza seguire il corso di formazione.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto 1° settembre 2021, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Alla luce delle nuove disposizioni,  diventa obbligatorio verificare che i soggetti da Voi incaricati dell’attività di manutenzione e controllo impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio, siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal nuovo decreto. I protocolli e i moduli adottati internamente per la gestione e la registrazione delle attività predette, dovranno essere aggiornati allo scopo di recepire le nuove direttive e prevedere un chiaro riferimento alla figura di tecnico manutentore qualificato.