Il “Decreto 2 settembre 2021” recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 237 del 04.10.2021) in data 4 ottobre 2021.

Il decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 e dovrà essere applicato:

  • alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (Sono esclusi: a) i mezzi di trasporto; b) i cantieri temporanei o mobili; c) industrie estrattive; d) i pescherecci. d-bis): i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale).
  • alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Di seguito le principali novità introdotte:

  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tutti i lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I e in funzione dei fattori di rischio incendio presenti nella propria azienda;
  • Per la formazione degli addetti antincendio, sono stati individuati tre percorsi formativi diversi in funzione del livello di rischio dell’attività, stabilito in:
  • attività di “livello 3” – ex RISCHIO ELEVATO ai sensi del DM 10 marzo 1998
  • attività di “livello 2” – ex RISCHIO MEDIO ai sensi del DM 10 marzo 1998
  • attività di “livello 1” – ex RISCHIO BASSO ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Ovvero:

  • Per le attività di “livello 3” è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore;
  • Per le attività di “livello 2” è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore;
  • Per le attività di “livello 1” è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.

I programmi dei corsi di formazione e aggiornamento, per ciascun livello, sono dettagliati nell’Allegato III del decreto.

I corsi possono essere svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure da soggetti, pubblici o privati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Decreto 2 settembre 2021 (compresi datore di lavoro e lavoratori dell’azienda). È onere del Datore di Lavoro la verifica del possesso dei requisiti predetti.

I corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero fino al 4 aprile 2023.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto, siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma, ovvero fino al 4 ottobre 2023.

  • Il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un Piano di emergenza recante le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

La predisposizione del piano di emergenza, già richiesta dal DM 10 marzo 1998 nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

diventa obbligatoria anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più’ di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori. Il Piano di emergenza interno deve essere conforme per contenuti a quanto previsto dall’allegato II del Decreto 2 settembre 2021. Il Datore di Lavoro, deve pertanto verificarne la conformità e, ove necessario, prevederne l’aggiornamento e l’implementazione.

In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro non ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza, tuttavia ha l’obbligo, in funzione del rischio incendio della propria attività, di prevedere e adottare le misure per la gestione della sicurezza antincendio in caso di emergenza. Tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto 2 settembre 2021 sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.